Sinistro

Il sinistro rappresenta la concretizzazione del rischio, che da un evento incerto e futuro, diventa certo assumendo dei connotati ben chiari, che ne consentono la determinazione anche sotto il punto di vista economico attraverso l’individuazione della somma da pagare come risarcimento al soggetto (o ai soggetti) che ha subito il danno. Quindi è al verificarsi del sinistro che l’assicurato acquisisce il diritto al pagamento del risarcimento al beneficiario, e di contro sorge quindi l’obbligo da parte della compagnia di assicurazione a provvedere a tale pagamento (nel caso in cui ci siano delle limitazioni come lo scoperto o la franchigia la compagnia paga l’intera somma per poi ottenere dall’assicurato il rimborso della somma che spetta ad esso).

Tuttavia la natura del sinistro è fondamentale perché maturi questo diritto per l’assicurato ed il corrispondente ‘dovere’ per la compagnia di assicurazione, in quanto è condizionato sia dal tipo di contratto sottoscritto ed dalle eventuali esclusioni inserite (a seconda che si tratti di un’assicurazione che tutela quindi dai danni alle cose o alla persona, oppure alla salute o alla vita) e sia dalla natura del danno. In particolare quando un sinistro viene causato da dolo o colpa grave da parte dell’assicurato, la compagnia di assicurazione non sarà mai tenuta al pagamento del risarcimento, in quanto verrebbe meno un carattere essenziale del contratto, ovvero il non condizionamento diretto e voluto da una delle parti del suo verificarsi. Nella maggioranza dei casi, perché non vengano pregiudicati gli interessi di eventuali terzi danneggiati, la compagnia si assicurazione li risarcirà, per poi rivalersi interamente sul proprio assicurato.

La determinazione del tipo di sinistro, l’eventuale legittimità e la determinazione dell’entità del risarcimento viene effettuata da operatori specializzati, rappresentati dalla categoria dei periti assicurativi, che per le loro perizie devono utilizzare degli strumenti e delle tabelle stabilite dalle compagnie stesse ma nel rispetto degli accordi nazionali. La denuncia dell’avvenuto sinistro deve avvenire nei tempi e nelle modalità indicati nel contratto, per non perdere il diritto all’eventuale risarcimento, anche se la forma scritta è sempre necessaria, deve comunque riportare degli elementi minimi essenziali: la data del sinistro, la descrizione della modalità con cui è avvenuto, i soggetti interessati, ed ogni altro elemento utile.

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