Indennizzo

L’indennizzo  in campo assicurativo coincide con il risarcimento che la compagnia di assicurazione pagherà al soggetto a cui spetta tale trattamento, al verificarsi dell’evento assicurato, così come indicato nella polizza stipulata, in tutto o in parte (a seconda che nel contratto siano previsti la franchigia o lo scoperto) e fino al raggiungimento del massimale (capitale massimo). Indipendentemente dalla differenza esistente tra le varie tipologie di assicurazione, l’indennizzo sarà rappresentato da una prestazione sotto forma di denaro della quale l’assicurato potrà beneficiare in modo diretto o indiretto.

Infatti nel caso in cui l’assicurato e il beneficiario coincidono, la compagnia di assicurazione effettuerà il pagamento direttamente a questi (come per le assicurazioni sugli infortuni) oppure farà il pagamento a terzi per conto del proprio assicurato (come accade nelle polizze sanitarie, con il pagamento del conto delle strutture sanitarie convenzionate). Quando invece l’assicurato è diverso dal beneficiario, la compagnia di assicurazione provvederà al pagamento dell’indennizzo direttamente a terzi, per poi eventualmente rivalersi sul proprio assicurato per le somme eccedenti quanto dovuto. La differenza tra indennizzo diretto ed indennizzo indiretto ha acquistato importanza soprattutto con le novità introdotte dal decreto Bersani, entrato in vigore a partire dal primo febbraio del 2007. Da tale data è possibile chiedere direttamente il risarcimento alla propria assicurazione, che poi si rivarrà su quella dell’altro soggetto coinvolto nell’incidente.

Questo tipo di risarcimento può essere tuttavia chiesto solamente se l’incidente si verifica tra soli due veicoli, immatricolati in Italia e su territorio italiano. Per ottenere l’indennizzo bisognerà consegnare alla propria compagnia il modulo di constatazione amichevole (che potrà essere compilato anche solamente da uno degli assicurati). Restano esclusi i danni causati a persone: i feriti dovranno procedere con l’iter dell’indennizzo indiretto, ovvero rivolgendosi alla compagnia di assicurazione dell’altra auto coinvolta nell’incidente. I tempi con l’indennizzo diretto sono molto più brevi  (30 giorni contro i 90), e l’iter è più snello, ma il suo accesso rimane una libera scelta. In alcuni casi invece la differenza tra indennizzo diretto o indiretto diventa un elemento fondamentale per scegliere tra differenti proposte di polizze, come nel caso delleassicurazioni sanitarie. Per queste possono essere previste due possibili modalità di indennizzo:  nel caso di indennizzo diretto, la compagnia di assicurazione pagherà direttamente la fattura delle strutture sanitarie, mentre nel caso dell’indennizzo indiretto invece l’assicurato dovrà saldare il conto per poi ottenerne il rimborso in un secondo momento.

Comments are closed.