Assicurazione RC famiglia

L’assicurazione di Responsabilità Civile Famiglia ha sempre carattere facoltativo, ed è dotata di una copertura molto ampia. Normalmente questo genere di polizza viene stipulata dal “capofamiglia” il qual si tutela per tutti i danni che potrebbe causare a terzi lui stesso (in modo diretto o indiretto) e dalle cose che gli appartengono, i suoi familiari (o per alcune polizze la copertura viene estesa a tutti coloro che rientrino nel nucleo abitativo anche senza legami di parentela) e spesso è prevista anche l’opzione relativa agli animali di proprietà.

La tipologia di danni coperta dall’assicurazione è molto vasta, e può andare dai danni causati da una tubatura rotta, alla rottura del vetro di una finestra ad esempio, ed il principale vantaggio sta nel fatto che saranno risarciti ance i danni causati in luoghi diversi da quelli dell’abitazione o del lavoro, purché non ci siano possibili atteggiamenti dolosi. Esistono due diverse tipologie di assicurazioni di Responsabilità Civile Famiglia, ovvero quelle “pure” in quanto risarciscono solo le terze persone danneggiate, e quelle “miste” ce prevedono anche il risarcimento di spese eccezionali sostenute dall’assicurato stesso per le conseguenze di danni subiti anche dalla sua abitazione (ad esempio allagamenti per rotture di tubature, conseguenze di cortocircuiti, e così via).

In questa seconda ipotesi il risarcimento comprende le spese sostenute per l’intervento di un artigiano specializzato (come idraulico, elettricista, falegname, ecc) convenzionato con la compagnia di assicurazione, e le eventuali spese di alloggio nel caso in cui sia impossibile rimanere nell’immobile. La determinazione del premio viene condizionata soprattutto dal genere di copertura che si vuole avere (più o meno ampia, soprattutto come estensione dei soggetti da tutelare, e l’inserimento degli eventuali animali posseduti) e dal massimale da assicurare. Si tratta generalmente di polizze di assicurazione dotate di tacito rinnovo, per cui nel caso in cui non si voglia rinnovare, 60 giorni prima della scadenza va data la disdetta alla compagnia di assicurazione. Esistono sia le polizze annuali, con premio pagato annualmente, che quelle pluriennali con premio pagato una tantum all’inizio oppure annualmente, ma sono sempre da preferire quelle annuali perché non condizionano la scelta oltre l’anno.

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