Assicurazione auto (Assicurazione RCA)

L’assicurazione di responsabilità civile auto (o semplicemente assicurazione RCA) è un’assicurazione obbligatoria che deve essere stipulata da tutti coloro che siano in possesso di mezzi dotati di motore, compresi i mezzi pesanti (come camion e caravan), ma anche ciclomotori e moto, o imbarcazioni. L’obbligatorietà della stipula di queste polizze è stata introdotta per tutelare i terzi danneggiati da sinistri causati mentre si è alla guida di questo genere di mezzi, e per questo il legislatore ha introdotto delle sanzioni severe nel caso di circolazione senza un’assicurazione valida (inesistente o scaduta): la multa va da 715,95 a 2.867,07 euro accompagnata dal sequestro dl veicolo.

A mitigare questi provvedimenti ci sono due casi: il primo riguarda il caso in cui la polizza sia scaduta ma ci si trovi nel periodo di tolleranza (ovvero i 15 giorni successivi a quello in cui bisognava provvedere al pagamento), per cui la sanzione viene ridotta di un quarto. Oppure si può ottenere la riduzione comunque di un quarto dell’ammontare della multa se si comunica di voler cancellare la propria auto dal PRA (in questo caso si torna in possesso dei veicolo solo per assolvere  tale impegno). I terzi coinvolti in un sinistro durante il periodo di tolleranza saranno comunque risarciti dalla compagnia di assicurazione dell’assicurato, poiché la polizza resta operativa (fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza) ma solo nel caso in cui si tratti di polizze con tacito rinnovo. Nei casi invece di veicoli non coperti da assicurazione, bisognerà rivolgersi al fondo “vittime della strada” o ottenere il pagamento direttamente dal proprietario del veicolo.

Le assicurazioni RCA sono a premio annuale, ma la maggior parte delle compagnie di assicurazione prevede la possibilità dl frazionamento del pagamento dl premio con l’applicazione di una piccola penale (dell’ordine dell’1% o 2%). Una differenza da non sottovalutare sta proprio nella natura del rinnovo, poiché quelle senza tacito rinnovo non godono del periodo di tolleranza, e prevedono l’esplicita dichiarazione della volontà di voler proseguire. Invece quelle con tacito rinnovo continuano regolarmente, a meno che, 15 giorni prima della scadenza, non si comunichi alla compagnia la volontà di non voler più proseguire con il pagamento dei premi. Indipendentemente dal tipo del veicolo assicurato, le assicurazioni RCA hanno lo stesso funzionamento, sia per la parte obbligatoria (responsabilità civile) pe la quale cambiano solo i massimali minimi legati all’entità del danno che potrebbe essere causato, e sia per la parte facoltativa (incendio e furto, Kasko e mini Kasko, infortuni del conducente, ecc).

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