Beneficiario

La posizione del beneficiario nelle polizze di assicurazione è particolare nell’ordinamento italiano, poiché non solo può non coincidere con il contraente e con l’assicurato (che possono essere anche tre persone differenti), ma in caso di successione non rientra nella “legittima” ovvero la quota di eredità che obbligatoriamente va distribuita tra gli eredi legittimi i figli). Infatti, per le polizze facoltative, il contraente potrà designare chiunque come beneficiario, e senza alcuna limitazione. Ci sono ovviamente delle eccezioni che sono sempre presenti nelle polizze obbligatorie, dove non si gode di questa libertà di scelta (ad esempio nelle polizze di responsabilità civile auto i beneficiari  saranno esclusivamente i “terzi” danneggiati), ma anche in alcune polizze facoltative dove la natura stessa dell’oggetto della copertura impone anche colui che sarà il beneficiario (come nel caso delle polizze Kasko).

In alcuni casi la designazione in qualità di beneficiario può far parte di un’integrazione o incentivo per una prestazione lavorativa, ma anche in tali situazioni non perde le sue caratteristiche essenziali. Nei casi in cui il beneficiario può essere liberamente indicato dal contraente, questi potrà anche cambiarlo in qualsiasi momento senza che ciò modifichi le condizioni e le caratteristiche del contratto (basta una comunicazione scritta in cui si esprime chiaramente la volontà di avvalersi del diritto di cambiarlo, indicando anche il nuovo beneficiario) per cui nemmeno il premio subirà dei cambiamenti.

Essendo la posizione del beneficiario di assoluto privilegio (non ha alcun onere né obbligo di tipo economico, e al verificarsi dell’evento assicurato diventa il destinatario dell’indennizzo), non è necessario che dia il proprio benestare, né è necessario che sia a conoscenza dell’inserimento del suo nominativo in un contratto di assicurazione.  La prestazione prevista dal contratto di assicurazione può essere goduta in modo diretto o indiretto dal beneficiario: sarà di tipo diretto quando ad esempio la società versa la somma di denaro prevista dalla polizza di assicurazione (ad esempio in caso di decesso dell’assicurato), mentre sarà di tipo indiretto quando ottiene una prestazione a pagamento che verrà pagata dall’assicurazione (un esempio è dato dalle assicurazioni mediche).

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