Contratto di assicurazione

Il rapporto tra assicurato e assicuratore, con i conseguenti diritti e doveri che ne derivano, vengono stabiliti  regolati attraverso la stipula del contratto di assicurazione. La maggioranza di questi viene compilata con l’uso di moduli prestampati, ed in misura minore, tramite quelli che sono detti “contratti per adesione”. In questo modo a tutti gli assicurati vengono garantiti gli stessi trattamenti, e la compagnia di assicurazione ha la tranquillità di non vedere messa in discussione la loro validità da parte degli organismi competenti.

Un contratto di assicurazione viene preceduto dalla “proposta di assicurazione” che deve essere necessariamente sotto forma scritta, e deve essere compilato almeno in due copie, delle quali una deve rimanere all’assicurato. Ci sono alcuni elementi essenziali che devono essere riportati nel contratto (o proposta) perché sia valido: i dati del contraente (e dell’assicurato /o beneficiario se si tratta di persone diverse), i dati identificativi della compagnia di assicurazione, il tipo e la natura del rischio che viene assicurato, eventuali massimali inseriti, la data di inizio e di fine della copertura assicurativa, l’ammontare del premio, la presenza della franchigia e dello scoperto e i criteri per il loro calcolo, i casi di esclusione totale o parziale della copertura, le modalità di denuncia del sinistro (sia sotto il punto di vista dei tempi che quello formale) e il foro competente nei casi di ricorso ed arbitrato.

Un aspetto a  cui bisogna fare massima attenzione è quello delle clausole, poiché firmando un contratto di assicurazione si accettano tutte le condizioni riportate, mentre per quelle aggiunte è necessaria l’approvazione voce per voce. Bisogna in ogni caso fare attenzione che non siano presenti clausole vessatorie, dette anche “abusive”: si tratta di clausole che creano un pregiudizio all’assicurato procurando un illegittimo vantaggio alla compagnia di assicurazione, creando uno squilibrio nella distribuzione delle responsabilità reciproche attraverso una serie di esclusioni. I contratti accompagnati da clausole vessatorie sono nulli, ma il compito di farne valere la nullità spetta all’assicurato, per cui è preferibile sempre controllare con cura il contenuto dei contratti, ed in caso di dubbi rivolgersi alle Camere di Commercio competenti per territorio, dotate di commissioni tecniche preposte a controllare l’eventuale abusivismo di alcune clausole.

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